Se Voi fate questa domanda a varie aziende specializzate del ns. settore, molto probabilmente Vi verrà data una risposta rassicurante, più o meno convincente e comunque molto sbrigativa.

Il fatto è che su questo argomento in Italia ancora non sono state fatte indagini e ricerche specifiche.

L’ ultimo grido in fatto di legge sul rumore così recita: 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

D. Lgs. 81/2008Titolo VIII, Capo II:

“protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”

Il D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro) entrato in vigore il 1 gennaio 2009, ha definito gli obblighi di valutazione e gestione del rischio rumore, dando attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).

IL LIMITE DI ESPOSIZIONE E’ ORA DI SOLI 87 db(A)

(in termini di potenza sonora, è pari alla metà della precedente soglia di 90 db(a) del D.Lgs. 277)

Circa un terzo dei lavoratori in Europa è esposto a livelli di rumore potenzialmente pericolosi per almeno un quarto dell’orario di lavoro. E non è a rischio esclusivamente chi lavora nelle industrie pesanti come la cantieristica navale !!! Il rumore può rappresentare un problema in molti ambienti di lavoro, dalle fabbriche alle aziende agricole, dai call center alle sale per concerti. Infine, la perdita dell’udito causata dal rumore, rappresenta ancora circa un terzo di tutte le malattie professionali.

L’emanazione del Decreto legislativo n. 277 aveva già avuto un forte impatto sulle aziende perché imponeva degli obblighi specifici che si traducono in una prevenzione concreta dei rischi derivanti dalla esposizione a rumore. Il decreto richiedeva la valutazione del rischio rumore e la predisposizione di uno strumento preventivo, il Rapporto di Valutazione del rumore (art. 40).

Come osserva l’ISPESL, è sempre esistita una stretta connessione tra il decreto legislativo 626/94 (norma generale di riferimento per la sicurezza sul lavoro) ed il D.lgs. 277/91 (norma specifica integrativa sul rischio rumore nel posto di lavoro).

Ora con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.81 del 2008, in recepimento della direttiva europea 2003/10/CE, la valutazione del rischio rumore è parte integrante del documento di valutazione dei rischi sul lavoro.

Le verifiche ed i controlli fonometrici in tutti gli ambienti di lavoro devono poi essere effettuate ogni qualvolta vengano apportate modifiche al ciclo produttivo.

La nuova legge fissa un valore limite di esposizione e due valori di controllo: 

  Livello di esposizione giornaliera al rumore(Lex/8h) in db(A) Pressione acustica di picco ponderata C

Valore inferiore di azione

80

112 Pa pari a 135 db(C)

Valore superiore di azione

85

140 Pa pari a 137 db(C)

Limite massimo di esposizione (insuperabile comunque)

87

200 Pa pari a 140 db(C)

 In adempimento alla nuova legge poi “il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo ed, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione” (art. 192).


 

 

 Precedente decreto legislativo n. 277/91 (abrogato)

 La legge fissava tre soglie di rumore (80, 85 e 90 dbA) che permettono di individuare quattro classi di esposizione al rumore per i lavoratori:

Valore medio giornaliero (Leq/g) in db(A)

Classe di rischio

minore di 80

rischio assente

tra 80 e 85

rischio lieve

tra 85 e 90

rischio consistente

oltre 90

rischio grave


Gli obblighi del datore di lavoro

Valutazione del rischio rumore

In base all’ articolo 190, ogni datore di lavoro deve provvedere alla valutazione del rischio rumore presente nella propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti a richio ed i relativi luoghi di lavoro ed attuare se necessario gli interventi preventivi e protettivi previsti dal decreto legge.

  

I dispositivi di protezione individuale

L’uso dei mezzi di protezione individuale dell’udito (cuffie, archetti, inserti auricolari) è regolato dall’art. 193 del decreto 81/2008 che stabilisce l’obbligo di metterli a disposizione per livelli di esposizione quotidiana al rumore superiori a 80 db(A) e l’obbligo d’uso per livelli superiori a 85 db(A). Il vecchio decreto 277 fissava i limiti rispettivamente a 85 e 90. 

Ma tutto questo è sufficiente nel campo del lavaggio con ultrasuoni?

Diciamo subito di no e questo, in primo luogo, perchè appunto in Italia non sono ancora state fatte le analisi sulle frequenze che sono in gioco nel nostro caso, secondo perchè le potenze che vengono utilizzate non hanno riscontro con nessuna altra applicazione.

 Le lavatrici ad ultrasuoni hanno una frequenza di lavoro dichiarata (ad es. kHz. 33 nel ns. caso), le pareti delle vasche hanno una loro massa inerziale e quando entrano in vibrazione producono una serie di onde armoniche, inferiori e superiori e che vanno dall’ infrasuono, al suono vero e proprio (20→16.000 Hz.), all’ ultrasuono che è quello che noi cerchiamo, ma anche alle armoniche superiori fino anche 100-120 kHz.

L’ onda della frequenza di lavoro, detta altrimenti “portante”,  è quella che produce la maggiore pressione, ma anche tutte le altre armoniche presentano una energia sempre minore a secondo della loro lontananza dalla portante.

Tutto il complesso delle onde contribuisce a generare la pressione acustica a cui viene sottoposto l’ operatore durante i periodi di esposizione.

In conclusione potrebbe verificarsi che una semplice analisi della pressione acustica entro la soglia dell’ udibile faccia ritenere un impianto ad ultrasuoni entro i valori ammessi per legge, ma che in effetti le sollecitazioni a cui vengono sottoposti gli operatori siano di molto superiori a quelle che si è potuto misurare con i normali fonometri integratori.

Tutto quanto sopra detto vale anche per le macchine normali, ma nel ns. settore del lavaggio con ultrasuoni è indispensabile utilizzare speciale sonde che analizzano bande fino a 100.000 Hz., come indicato dal ACGIH (Ente normatore americano che in carenza di normativa specifica europea viene preso come riferimento dai nss. organi ispettivi, come ad es. ISPEL), il quale ha fissato dei limiti speciali proprio dedicati alle lavatrici ad ultrasuoni.

Questo è un vero problema in quanto oggigiorno fonometri che abbiano sonde di tale portata sono veramente molto costosi e pochi sono gli enti che ne dispongono.

In conclusione in Italia, per ns. esperienza diretta, in tutti i casi viene tenuta come riferimento la tabella:

ACGIH (American Conference of Industrial Hygienists (ACGIH)

Tabella TLV


Le aziende che propongono impianti di lavaggio ad ultrasuoni sono tantissime, per ogni azienda che chiude, ne sorgono subito due o tre di ex-dipendenti.

Tante sono le aziende che semplicemente assiemano gruppi di apparecchi ad ultrasuoni acquistati su vari mercati, Cina Indonesia India, tenendo conto soltanto dell’ aspetto economico, essendo però carenti nella garanzia ed assistenza post-vendita.

Altre invece semplicemente copiano,  restando dopo poco tempo inesorabilmente arretrate, con impianti obsoleti, dato che la tecnologia nel settore è in continua rapida evoluzione.

Il cliente che si appresta ad acquistare un impianto rimane disorientato dalla miriade di offerte ed informazioni che riceve dalle varie aziende, alcune delle quali esistono solo con magniloquenti siti sul web, ma che nella realtà non esistono. Le informazioni che riceve talvolta sono in netta contraddizione tra loro, ispirate soltanto dall’ interesse del momento del presunto fornitore di turno. 

A questo punto ad un cliente accorto, prima della decisione definitiva,  rimane soltanto il criterio della prova effettiva diretta sui propri pezzi con un impianto che assomiglia il più possibile all’ impianto che ha intenzione di acquistare. Questo sistema, non vogliamo dire essere infallibile, ma diciamo che è l’ unico per determinare:

  • Il risultato di lavaggio
  • La produttività
  • Consumi e costi
  • Assistenza post-vendita

In ultimo durante le prove si ha modo di constatare la serietà della azienda proponente e la sua effettiva capacità di assicurare la massima competenza ed assistenza reale post-vendita.

Per maggiori informazioni

 

 

 

Da più di 50 anni in ogni settore manifatturiero vengono utilizzate lavatrici ad ultrasuoni, tanto che ormai sono diventate indispensabili in molte lavorazioni.
Poiché continuamente veniamo interpellati con le richieste più astruse, riteniamo utile dare alcune nozioni fondamentali in modo risulti chiaro di cosa stiamo parlando.
  • Cosa si intende per ultrasuoni?

La produzione di onde di vibrazione ad altissima frequenza in una vasca contenente semplicemente acqua con un’ aggiunta di detergente. Queste onde arrivano sulla superficie del pezzo da lavare ed alternano una compressione, dove lo sporco viene spappolato, ed una decompressione dove lo sporco viene risucchiato ed allontanato.

onde in superficie

onde in superficie

onde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Quando gli ultrasuoni?

Il lavaggio con ultrasuoni deve essere adottato quando i particolari da trattare presentino conformazioni interne (fori ciechi, piani sottosquadro, ecc.) difficilmente raggiungibili con i sistemi di lavaggio tradizionali: spruzzatura a pressione, sbattimento, ecc.

Le onde ultrasonore arrivano dappertutto: dove riesce ad arrivare il liquido, lì arriva l’azione violenta degli ultrasuoni.

puntine per penne a sfera/ball points
puntine per penne a sfera/ball points

 

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  • Come vengono prodotti gli ultrasuoni?

Sulle pareti o sul fondo di una vasca in acciaio inox, esternamente, vengono applicati degli elementi vibranti, trasduttori piezo-elettrici, simili di molto agli altoparlanti, i quali vengono fatti vibrare all’ unisono da un generatore.

La vibrazione si trasmette su tutta la parete in acciaio, la quale vibrando crea nel liquido di lavaggio delle onde a forma di sinusoide, per cui si ha una semionda positiva che da una compressione, seguita da una semionda negativa che forma una decompressione.

GENERATORE + TRASDUTTORI + VASCA

principio_x_sito_nuovo

lo sporco pertanto, come già detto sopra, subisce quindi una prima azione meccanica di compressione durante la quale viene sminuzzato, subito seguita da un’azione di decompressione che genera una aspirazione sulle particelle frantumate, allontanando quindi definitivamente lo sporco dalla superficie del pezzo.

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