Se Voi fate questa domanda a varie aziende specializzate del ns. settore, molto probabilmente Vi verrà data una risposta rassicurante, più o meno convincente e comunque molto sbrigativa.
Il fatto è che su questo argomento in Italia ancora non sono state fatte indagini e ricerche specifiche.
L’ ultimo grido in fatto di legge sul rumore così recita:
VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
D. Lgs. 81/2008 – Titolo VIII, Capo II:
“protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”
Il D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro) entrato in vigore il 1 gennaio 2009, ha definito gli obblighi di valutazione e gestione del rischio rumore, dando attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
IL LIMITE DI ESPOSIZIONE E’ ORA DI SOLI 87 db(A)
(in termini di potenza sonora, è pari alla metà della precedente soglia di 90 db(a) del D.Lgs. 277)
Circa un terzo dei lavoratori in Europa è esposto a livelli di rumore potenzialmente pericolosi per almeno un quarto dell’orario di lavoro. E non è a rischio esclusivamente chi lavora nelle industrie pesanti come la cantieristica navale !!! Il rumore può rappresentare un problema in molti ambienti di lavoro, dalle fabbriche alle aziende agricole, dai call center alle sale per concerti. Infine, la perdita dell’udito causata dal rumore, rappresenta ancora circa un terzo di tutte le malattie professionali.
L’emanazione del Decreto legislativo n. 277 aveva già avuto un forte impatto sulle aziende perché imponeva degli obblighi specifici che si traducono in una prevenzione concreta dei rischi derivanti dalla esposizione a rumore. Il decreto richiedeva la valutazione del rischio rumore e la predisposizione di uno strumento preventivo, il Rapporto di Valutazione del rumore (art. 40).
Come osserva l’ISPESL, è sempre esistita una stretta connessione tra il decreto legislativo 626/94 (norma generale di riferimento per la sicurezza sul lavoro) ed il D.lgs. 277/91 (norma specifica integrativa sul rischio rumore nel posto di lavoro).
Ora con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.81 del 2008, in recepimento della direttiva europea 2003/10/CE, la valutazione del rischio rumore è parte integrante del documento di valutazione dei rischi sul lavoro.
Le verifiche ed i controlli fonometrici in tutti gli ambienti di lavoro devono poi essere effettuate ogni qualvolta vengano apportate modifiche al ciclo produttivo.
La nuova legge fissa un valore limite di esposizione e due valori di controllo:
| |
Livello di esposizione giornaliera al rumore(Lex/8h) in db(A) |
Pressione acustica di picco ponderata C |
|
Valore inferiore di azione
|
80
|
112 Pa pari a 135 db(C)
|
|
Valore superiore di azione
|
85
|
140 Pa pari a 137 db(C)
|
|
Limite massimo di esposizione (insuperabile comunque)
|
87
|
200 Pa pari a 140 db(C)
|
In adempimento alla nuova legge poi “il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo ed, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione” (art. 192).
Precedente decreto legislativo n. 277/91 (abrogato)
La legge fissava tre soglie di rumore (80, 85 e 90 dbA) che permettono di individuare quattro classi di esposizione al rumore per i lavoratori:
|
Valore medio giornaliero (Leq/g) in db(A)
|
Classe di rischio
|
|
minore di 80
|
rischio assente
|
|
tra 80 e 85
|
rischio lieve
|
|
tra 85 e 90
|
rischio consistente
|
|
oltre 90
|
rischio grave
|
Gli obblighi del datore di lavoro
Valutazione del rischio rumore
In base all’ articolo 190, ogni datore di lavoro deve provvedere alla valutazione del rischio rumore presente nella propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti a richio ed i relativi luoghi di lavoro ed attuare se necessario gli interventi preventivi e protettivi previsti dal decreto legge.
I dispositivi di protezione individuale
L’uso dei mezzi di protezione individuale dell’udito (cuffie, archetti, inserti auricolari) è regolato dall’art. 193 del decreto 81/2008 che stabilisce l’obbligo di metterli a disposizione per livelli di esposizione quotidiana al rumore superiori a 80 db(A) e l’obbligo d’uso per livelli superiori a 85 db(A). Il vecchio decreto 277 fissava i limiti rispettivamente a 85 e 90.
Ma tutto questo è sufficiente nel campo del lavaggio con ultrasuoni?
Diciamo subito di no e questo, in primo luogo, perchè appunto in Italia non sono ancora state fatte le analisi sulle frequenze che sono in gioco nel nostro caso, secondo perchè le potenze che vengono utilizzate non hanno riscontro con nessuna altra applicazione.
Le lavatrici ad ultrasuoni hanno una frequenza di lavoro dichiarata (ad es. kHz. 33 nel ns. caso), le pareti delle vasche hanno una loro massa inerziale e quando entrano in vibrazione producono una serie di onde armoniche, inferiori e superiori e che vanno dall’ infrasuono, al suono vero e proprio (20→16.000 Hz.), all’ ultrasuono che è quello che noi cerchiamo, ma anche alle armoniche superiori fino anche 100-120 kHz.
L’ onda della frequenza di lavoro, detta altrimenti “portante”, è quella che produce la maggiore pressione, ma anche tutte le altre armoniche presentano una energia sempre minore a secondo della loro lontananza dalla portante.
Tutto il complesso delle onde contribuisce a generare la pressione acustica a cui viene sottoposto l’ operatore durante i periodi di esposizione.
In conclusione potrebbe verificarsi che una semplice analisi della pressione acustica entro la soglia dell’ udibile faccia ritenere un impianto ad ultrasuoni entro i valori ammessi per legge, ma che in effetti le sollecitazioni a cui vengono sottoposti gli operatori siano di molto superiori a quelle che si è potuto misurare con i normali fonometri integratori.
Tutto quanto sopra detto vale anche per le macchine normali, ma nel ns. settore del lavaggio con ultrasuoni è indispensabile utilizzare speciale sonde che analizzano bande fino a 100.000 Hz., come indicato dal ACGIH (Ente normatore americano che in carenza di normativa specifica europea viene preso come riferimento dai nss. organi ispettivi, come ad es. ISPEL), il quale ha fissato dei limiti speciali proprio dedicati alle lavatrici ad ultrasuoni.
Questo è un vero problema in quanto oggigiorno fonometri che abbiano sonde di tale portata sono veramente molto costosi e pochi sono gli enti che ne dispongono.
In conclusione in Italia, per ns. esperienza diretta, in tutti i casi viene tenuta come riferimento la tabella:
(American Conference of Industrial Hygienists (ACGIH)
